Cos’ è l’accesso documentale ?
Ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 è qualificato quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, previa adeguata motivazione e dimostrazione di avere un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è
chiesto l’accesso riconosciuto nel rispetto delle posizioni dei controinteressati e con i limiti e le esclusioni di cui all’art. 24 della stessa legge.
La finalità dell’accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o difensive che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”.(art. 22 comma 2 L. 241/90).
Modalità per l’esercizio del diritto di Accesso Documentale
ACCESSO INFORMALE: Richiesta in forma verbale di documenti amministrativi o copia di atti immediatamente disponibili al Responsabile del procedimento cui fa capo la struttura/ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
ACCESSO FORMALE : Richiesta in forma scritta di documenti per i quali deve essere effettuata una ricerca o valutare se il richiedente interessato abbia diritto di accesso al documento richiesto.
La richiesta di accesso va presentata utilizzando il modulo allegato, debitamente compilato e firmato allegando copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Per la richiesta di copia di documentazione assistenziale e/o sanitaria degli ospiti è previsto uno specifico modulo. Fuori dei casi di rappresentanza il rilascio di copie di copie di documentazione assistenziale e/o sanitaria degli ospiti è rilasciata agli ospiti stessi o a persone da questi delegate.
La richiesta di accesso ai documenti può essere presentata:
- a mano, all’Ufficio protocollo presso la sede dell’Azienda in Via Marani n. 9/1 a Reggio Emilia alla c.a del Responsabile Servizio Affari Generali e Giuridico Legali.
- a mezzo posta, all’indirizzo dell’Azienda in Via Marani n. 9/1 a Reggio Emilia alla c.a del Responsabile Servizio Affari Generali e Giuridico Legali.
- per via telematica: a mezzo posta elettronica all’indirizzo asp.re@pcert.postecert.it indicando nel campo “Oggetto”: Istanza di accesso documentale ai sensi dell’art.22, della L. 241/1990
La domanda di accesso agli atti ed ai documenti è soddisfatta in tempi e con modalità compatibili con le esigenze di funzionalità e di buon andamento delle attività amministrative e dei servizi. Il termine massimo per la risposta è comunque fissato in trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta a protocollo, fatte salve le ipotesi di differimento del diritto di accesso ai sensi dello specifico Regolamento . Trascorso inutilmente tale termine la richiesta di accesso si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.
Normativa di riferimento
Art 22 L. 241/1990
Modulistica